GUIDA COMPLETA: PARTITA IVA FORFETTARIA E FATTURAZIONE SU PIATTAFORME MARKETPLACE
2026-01-13
PARTE 1: FRAMEWORK NORMATIVO FONDAMENTALE
1.1 Obbligo di Fatturazione Elettronica per Forfettari
Norma: Art. 18, commi 2-3, Decreto-Legge n. 36/2022 (PNRR-2), convertito in Legge n. 79/2022
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024
Contenuto: Tutti i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014), indipendentemente dai ricavi percepiti e dall'anno precedente, hanno l'obbligo di emettere, ricevere e conservare fatture in formato elettronico.
Nota importante: Questo è un obbligo sulla forma (se fatturi, deve essere elettronica), NON sul numero di fatture da emettere per ogni singola operazione B2C.
Sanzioni per non conformità:
- Violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica: sanzione amministrativa dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. (art. 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Circolare di riferimento: AE Circolare n. 18/2022 del 16 maggio 2022.
1.2 Articolo 22 DPR 633/1972 – Fattura non Obbligatoria verso Privati
Norma: Art. 22, comma 1, n. 1), Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA)
Contenuto: "L'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione" per determinate categorie di operazioni, tra cui le vendite al minuto e le prestazioni di servizi.
Applicazione: Per vendite/servizi B2C verso consumatori finali privati in Italia, la fattura non è obbligatoria per legge, salvo richiesta esplicita del cliente al momento dell'operazione.
1.3 Articolo 24 DPR 633/1972 – Registro dei Corrispettivi
Norma: Art. 24, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Contenuto: Obbliga i soggetti IVA a tenere un registro dei corrispettivi giornalieri per tracciare le vendite effettuate.
Requisiti minimi:
- Numerazione progressiva
- Data dell'operazione
- Importo totale dei corrispettivi del giorno
- Annotazione entro il giorno lavorativo successivo all'operazione
- Conservazione per almeno 10 anni
Per il tuo caso: Devi annotare tutti i corrispettivi giornalieri lordi (100% dell'importo della transazione) nel registro corrispettivi, indipendentemente dal fatto che il cliente chieda fattura o meno.
1.4 Articolo 2, Lettera oo), DPR 696/1996 – Esonero Vendite per Corrispondenza
Norma: Art. 2, lettera oo), Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696
Contenuto: Esclude dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (mediante documento commerciale, scontrino, ricevuta) le vendite per corrispondenza, ivi incluso il commercio elettronico diretto B2C verso consumatori finali italiani.
Conseguenza: Se rientri in questa categoria (e-commerce diretto di servizi elettronici B2C), non hai obbligato di emettere scontrino/documento commerciale verso il privato, ma resta l'obbligo di:
- Registrare i corrispettivi nel registro ex art. 24 DPR 633/1972
- Emettere fattura se il cliente la richiede
Riferimento pratico: Risposta AE n. 274/E del 10 settembre 2009.
PARTE 2: DOCUMENTO COMMERCIALE ONLINE – DEFINIZIONE E AMBITO
2.1 Cos'è il Documento Commerciale Online
Il documento commerciale è il documento che sostituisce scontrini fiscali e ricevute fiscali dal 2021 in avanti. È il titolo fiscale ordinario per certificare corrispettivi non fatturati verso consumatori finali.
Caratteristiche e requisiti minimi (art. 22 e 24 DPR 633/1972, D.Lgs. 127/2015):
- Data e ora di emissione
- Numero progressivo univoco (numerato dall'inizio dell'anno solare)
- Ditta, denominazione, ragione sociale e cognome dell'emittente (tu)
- Partita IVA dell'emittente
- Ubicazione dell'esercizio/sede legale
- Descrizione dei beni o servizi forniti
- Quantità e prezzo unitario
- Importo totale
- Aliquota IVA applicata (nel tuo caso forfettario: "Operazione senza addebito di IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014")
- Modalità di pagamento
Formato: Può essere cartaceo o elettronico (PDF via email, scaricabile da area riservata), purché il cliente accetti il formato digitale.
Trasmissione all'Agenzia Entrate: Il documento commerciale online deve essere memorizzato elettronicamente e trasmesso all'Agenzia delle Entrate come dato di corrispettivo telematico (equivalente a scontrino elettronico).
Conservazione: Almeno 10 anni, con possibilità di conservazione sostitutiva gratuita presso l'Agenzia delle Entrate.
2.2 Quando il Documento Commerciale è Obbligatorio
Il documento commerciale è obbligatorio per le operazioni B2C che NON rientrano nell'esonero di cui all'art. 2, lett. oo), DPR 696/1996, salvo che:
- Il cliente richieda fattura (in quel caso emetti fattura e non documento commerciale);
- L'operazione ricada in categorie esenti totalmente da certificazione (es. alcuni servizi professionali specializzati).
Per le tue consulenze online:
- Se sono qualificabili come servizi elettronici TTE (prestazioni automatizzate via internet con minima interazione umana, es. download di contenuti digitali pre-registrati), rientri nell'esonero ex art. 2, lett. oo): nessun obbligo di documento commerciale, solo registro corrispettivi.
- Se sono consulenze personalizzate in call 1:1, la prassi le inquadra come prestazioni "normali" di servizi, per cui, se non esenti, devi emettere documento commerciale (a meno che il cliente non chieda fattura).
PARTE 3: FATTURAZIONE B2C – QUANDO È OBBLIGATORIA
3.1 Regola Generale: Fattura su Richiesta
Articolo di riferimento: Art. 22, comma 1, n. 1), DPR 633/1972
Regola: Verso consumatori finali privati, la fattura è obbligatoria SOLO se il cliente la richiede non oltre il momento dell'operazione.
Conseguenza per il tuo caso:
- Se il cliente privato non richiede fattura: emetti documento commerciale online; non sei obbligato a fare fattura.
- Se il cliente privato richiede fattura nel momento della transazione: emetti fattura elettronica (obbligatorio dal 1.1.2024 per forfettari).
- Se il cliente è un soggetto con partita IVA (B2B): la fattura è sempre obbligatoria, indipendentemente dalla richiesta.
3.2 Quando la Fattura è Sempre Obbligatoria
La fattura è certamente obbligatoria in questi casi:
- Richiesta del cliente privato (art. 22 DPR 633/1972)
- Operazioni B2B (cliente con partita IVA)
- Servizi verso estero (possono avere regole diverse rispetto a B2C domestico)
PARTE 4: RISPOSTA AE 96/2018 – SERVIZI ELETTRONICI B2C
4.1 Contenuto della Risposta
Fonte: Risposta Agenzia delle Entrate n. 96 del 5 dicembre 2018, da FiscoeTasse 2025-09-14
Chiarimento ufficiale:
"Per i servizi elettronici resi a committenti non soggetti passivi (consumatori finali) residenti nel territorio dello Stato:
- NON sussiste obbligo di emissione di fattura, salvo richiesta del cliente;
- NON sussiste obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino (documento commerciale);
- Sussiste obbligare di annotazione nel registro corrispettivi ex art. 24 DPR 633/1972."
Definizione di servizi elettronici (TTE): Prestazioni fornite automaticamente via internet con minima interazione umana (es. download di contenuti digitali, accesso a piattaforme self-service, software as a service, ecc.), secondo l'Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e art. 7-ter DPR 633/1972.
PARTE 5: COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO vs INDIRETTO
5.1 Definizioni
E-commerce diretto (D2C): Vendita/prestazione di servizi digitali erogati online, il servizio è fornito interamente in via telematica.
E-commerce indiretto: Vendita di beni fisici consegnati per mezzo di corriere. Esempio: libreria online che spedisce libri.
5.2 Certificazione Corrispettivi
E-commerce diretto B2C:
- Esonero da obbligo di scontrino/documento commerciale (art. 2, lett. oo), DPR 696/1996)
- Obbligo solo di registrazione nel registro corrispettivi
- Obbligo di fattura se richiesta dal cliente
E-commerce indiretto B2C:
- Esonero da obbligo di scontrino/documento commerciale (art. 2, lett. oo), DPR 696/1996)
- Obbligo solo di registrazione nel registro corrispettivi
- Obbligo di fattura se richiesta dal cliente
Riferimento: Risoluzione AE n. 274/E del 10 settembre 2009; approfondimenti in Fiscomania (2025-07-01).
PARTE 6: MERCHANT OF RECORD
6.1 Ruolo di Merchant of Record
Essendo il professionista identificato come merchant of record della transazione, significa:
- Tu sei il soggetto principale responsabile della transazione dal punto di vista legale e fiscale
- La piattaforma funge da intermediario che facilita il pagamento
- Tu sei il cedente/prestatore nei confronti del cliente finale ai fini IVA e fiscali
Conseguenza: Tu emetti fattura o documento commerciale al cliente; la piattaforma emette fattura a te per la sua commissione.
6.2 Importo Lordo da Dichiarare
Regola: Nel regime forfettario, devi dichiarare sempre l'importo LORDO della transazione, non il netto che ricevi.
Esempio:
- Cliente paghi al sistema: 100€
- Commissione piattaforma: 30€ (30%)
- Importo netto accreditato a te: 70€
- Importo da dichiarare fiscalmente: 100€
Motivo: Nel regime forfettario, il reddito si calcola su ricavi complessivi percepiti (in senso giuridico, cioè corrispettivi pattuiti), indipendentemente dai costi effettivi. I costi sono già dedotti forfettariamente tramite il coefficiente di redditività (40%-86% a seconda del codice ATECO).
Normativa: Art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014; D.Lgs. 163/2018 (art. 5).
6.3 Fattura della Piattaforma per Commissione
La piattaforma deve emetterti una fattura per la sua commissione.
Procedura:
- Ricevi fattura dalla piattaforma
- Conserva la fattura
PARTE 7: CHIARIMENTO SULLA CONFUSIONE COMMERCIALISTI
7.1 Perché Alcuni Commercialisti Dicono "Fattura Sempre"
Non esiste norma obbligatoria che imponga ai forfettari di emettere fattura per ogni singola operazione B2C.
Motivi della confusione:
- Confusione terminologica: Leggono "forfettari hanno obbligo di fatturazione elettronica" e lo interpretano come "devono fatturare ogni operazione", mentre l'obbligo riguarda la forma (se fatturi, deve essere elettronica), non il numero di operazioni da fatturare.
- Eccesso di prudenza: Preferiscono fatturare tutto per semplicità contabile, anche se non è obbligatorio.
- Applicazione rigida da regimi tradizionali: In alcuni ambiti professionali (consulenza "tradizionale") si è sempre fatturato tutto, e alcuni commercialisti estendono questa prassi a prescindere dalle regole specifiche di e-commerce e documenti commerciali.
7.2 Fondamento Normativo Corretto
Art. 22 DPR 633/1972 chiarisce che verso privati la fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente.
Risoluzione AE n. 274/E/2009 conferma che per e-commerce diretto B2C non c'è obbligo di certificazione (scontrino/documento commerciale), se non la fattura su richiesta del cliente.
Risposta AE n. 96/2018 ribadisce per servizi elettronici: "Nessun obbligo di fattura, ricevuta o scontrino verso privati, salvo richiesta".
PARTE 8: RIEPILOGO OPERATIVO PER IL TUO CASO
8.1 Scenario: Consulenze Online 1:1
- Per ogni transazione B2C da cliente privato che NON richiede fattura:
- Emetti documento commerciale online
- Memorizza e trasmetti il dato all'Agenzia Entrate (tramite sistema telematico)
- Annota nel registro corrispettivi lordi il giorno lavorativo successivo
- Per ogni transazione B2C da cliente privato che RICHIEDE fattura nel momento dell'operazione:
- Emetti fattura elettronica (o fattura semplificata) senza emetterla documento commerciale per la stessa operazione
- Numera progressivamente
- Trasmetti via SdI (Sistema di Interscambio) entro 12 giorni
- Annota nel registro corrispettivi
- Registro corrispettivi:
- Annota ogni giorno la somma lorda (100% delle transazioni, non il netto)
- Entro il giorno lavorativo successivo
- Conserva almeno 10 anni
- Importi dichiarati:
- Dichiara sempre il lordo (100% dell'importo della transazione)
- Non deducibile la commissione della piattaforma
PARTE 9: RIFERIMENTI NORMATIVI
Riferimenti Legislativi
Norma | Contenuto |
Art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 | Regime forfettario base |
Art. 18, commi 2-3, D.L. n. 36/2022 | Obbligo e-fattura forfettari dal 1.1.2024 |
Art. 22, comma 1, n. 1), DPR 633/1972 | Fattura non obbligatoria verso privati, salvo richiesta |
Art. 24, DPR 633/1972 | Registro dei corrispettivi |
Art. 2, lettera oo), DPR 696/1996 | Esonero certificazione corrispettivi e-commerce B2C |
D.Lgs. n. 127/2015 | Corrispettivi telematici |
DM MEF 10.05.2019 | Esclusioni da corrispettivi telematici (vendite per corrispondenza) |
D.Lgs. n. 180/2024 | Fattura semplificata senza limiti (dal 2025) |
Art. 39, DPR 633/1972 | Conservazione fatture (decennale) |
Art. 6, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 | Sanzioni per omissione/errore documentazione |
Riferimenti Amministrativi
Documento | Data | Contenuto |
Circolare AE n. 18/2022 | 16.05.2022 | Obbligo e-fattura forfettari |
Risposta AE n. 274/E | 10.09.2009 | Certificazione corrispettivi e-commerce diretto |
Risposta AE n. 96 | 05.12.2018 | Servizi elettronici senza certificazione B2C |
Risoluzione AE n. 274/E/2009 | 2009 | E-commerce diretto e certificazione |
E-Commerce Diretto B2C
Norma chiave: Art. 2, Lettera oo), DPR 696/1996 + DM MEF 10 Maggio 2019
Esoneri dall'obbligo di certificazione (scontrino/documento commerciale):
- Commercio elettronico diretto verso privati (servizi digitali, call, PDF)
- Commercio elettronico indiretto verso privati (beni fisici spediti)
Cosa rimane obbligatorio per te:
- Annotazione nel registro corrispettivi (art. 24 DPR 633/1972)
- Emissione di fattura se il cliente la chiede
Cosa NON devi fare (perché rientra nell'esonero):
- NON devi emettere scontrino elettronico
- NON devi trasmettere telematicamente i corrispettivi giorno per giorno
- NON devi usare registratore telematico (RT)
Distinzione: Commerciante al Minuto vs Professionista E-Commerce
PROFESSIONISTA E-COMMERCE
Se sei forfettario e vendi servizi digitali online:
- NON devi trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri
- NON devi usare registratore telematico
- DEVI annotare nel registro corrispettivi gli importi lordi giornalieri
- DEVI emettere fattura se il cliente la chiede
- NON devi emettere documento commerciale (è esonerato)
Perché: L'art. 2, lett. oo), DPR 696/1996 + DM MEF 10 maggio 2019 esonera espressamente l'e-commerce diretto.
Fonte: Fiscomania (2025-07-01), Fiscozen (2025-07-22), QuickFisco (2025-04-01).
Tabella Riassuntiva: Chi Ha Cosa Obbligatorio
Attività | RT Telematico | Doc. Commerciale | Registro Corrispettivi | Trasmissione Telematica | Fattura su Richiesta |
Negozio minuto (fisico) | OBB | OBB | OBB | OBB (giornaliera) | OBB |
Negozio minuto (fisico) | OBB | OBB | OBB | OBB (giornaliera) | OBB |
E-commerce diretto B2C | NO (esonerato) | NO (esonerato) | OBB | NO (esonerato) | OBB |
Professionista online (call) | NO (esonerato) | NO (esonerato) | OBB | NO (esonerato) | OBB |
Legenda:
- OBB = Obbligatorio
- NO = Non obbligatorio
DOMANDE FREQUENTI
D: Ho letto che molti professionisti non fanno fattura per ogni vendita online. Posso fare lo stesso?
R: Sì, se i tuoi clienti sono tutti B2C e non la chiedono. L'art. 22 DPR 633/1972 te lo permette. Devi però usare documento commerciale online (o se in esonero totale, solo registro corrispettivi) e dichiarare comunque l'intero importo lordo nel registro.
D: Devo versare l'IVA se sono forfettario?
R: No. Il regime forfettario è esonerato da IVA. Paghi l'imposta sostitutiva forfettaria al 15% (o meno, a seconda dei requisiti). Tuttavia, devi comunque indicare nei documenti la dicitura "Operazione senza IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014".
D: Se il cliente mi chiede la ricevuta via email, è documento commerciale online?
R: Se è in PDF con tutti i dati obbligatori (partita IVA, descrizione, importo, data/ora, numero progressivo), sì, è documento commerciale online, a condizione che sia memorizzato e trasmesso telematicamente all'Agenzia Entrate. Se è solo un PDF "informale" senza sistemi telematici, non è sufficiente; occorre un sistema gestionale che lo certifichi.
Termini e condizioni della piattaforma: https://www.novavista.it/terms-and-conditions
Legal Disclaimer: Il presente articolo ha valore informativo e divulgativo. Si raccomanda di verificare sempre la propria posizione con il proprio consulente fiscale.