GUIDA COMPLETA: PARTITA IVA FORFETTARIA E FATTURAZIONE SU PIATTAFORME MARKETPLACE

GUIDA COMPLETA: PARTITA IVA FORFETTARIA E FATTURAZIONE SU PIATTAFORME MARKETPLACE

2026-01-13

PARTE 1: FRAMEWORK NORMATIVO FONDAMENTALE


1.1 Obbligo di Fatturazione Elettronica per Forfettari

Norma: Art. 18, commi 2-3, Decreto-Legge n. 36/2022 (PNRR-2), convertito in Legge n. 79/2022
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024
Contenuto: Tutti i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014), indipendentemente dai ricavi percepiti e dall'anno precedente, hanno l'obbligo di emettere, ricevere e conservare fatture in formato elettronico.
Nota importante: Questo è un obbligo sulla forma (se fatturi, deve essere elettronica), NON sul numero di fatture da emettere per ogni singola operazione B2C.
Sanzioni per non conformità:
  • Violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica: sanzione amministrativa dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. (art. 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Circolare di riferimento: AE Circolare n. 18/2022 del 16 maggio 2022.

1.2 Articolo 22 DPR 633/1972 – Fattura non Obbligatoria verso Privati

Norma: Art. 22, comma 1, n. 1), Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA)
Contenuto: "L'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione" per determinate categorie di operazioni, tra cui le vendite al minuto e le prestazioni di servizi.
Applicazione: Per vendite/servizi B2C verso consumatori finali privati in Italia, la fattura non è obbligatoria per legge, salvo richiesta esplicita del cliente al momento dell'operazione.

1.3 Articolo 24 DPR 633/1972 – Registro dei Corrispettivi

Norma: Art. 24, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Contenuto: Obbliga i soggetti IVA a tenere un registro dei corrispettivi giornalieri per tracciare le vendite effettuate.
Requisiti minimi:
  • Numerazione progressiva
  • Data dell'operazione
  • Importo totale dei corrispettivi del giorno
  • Annotazione entro il giorno lavorativo successivo all'operazione
  • Conservazione per almeno 10 anni
Per il tuo caso: Devi annotare tutti i corrispettivi giornalieri lordi (100% dell'importo della transazione) nel registro corrispettivi, indipendentemente dal fatto che il cliente chieda fattura o meno.

1.4 Articolo 2, Lettera oo), DPR 696/1996 – Esonero Vendite per Corrispondenza

Norma: Art. 2, lettera oo), Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696
Contenuto: Esclude dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (mediante documento commerciale, scontrino, ricevuta) le vendite per corrispondenza, ivi incluso il commercio elettronico diretto B2C verso consumatori finali italiani.
Conseguenza: Se rientri in questa categoria (e-commerce diretto di servizi elettronici B2C), non hai obbligato di emettere scontrino/documento commerciale verso il privato, ma resta l'obbligo di:
  1. Registrare i corrispettivi nel registro ex art. 24 DPR 633/1972
  1. Emettere fattura se il cliente la richiede
Riferimento pratico: Risposta AE n. 274/E del 10 settembre 2009.

PARTE 2: DOCUMENTO COMMERCIALE ONLINE – DEFINIZIONE E AMBITO

2.1 Cos'è il Documento Commerciale Online

Il documento commerciale è il documento che sostituisce scontrini fiscali e ricevute fiscali dal 2021 in avanti. È il titolo fiscale ordinario per certificare corrispettivi non fatturati verso consumatori finali.
Caratteristiche e requisiti minimi (art. 22 e 24 DPR 633/1972, D.Lgs. 127/2015):
  • Data e ora di emissione
  • Numero progressivo univoco (numerato dall'inizio dell'anno solare)
  • Ditta, denominazione, ragione sociale e cognome dell'emittente (tu)
  • Partita IVA dell'emittente
  • Ubicazione dell'esercizio/sede legale
  • Descrizione dei beni o servizi forniti
  • Quantità e prezzo unitario
  • Importo totale
  • Aliquota IVA applicata (nel tuo caso forfettario: "Operazione senza addebito di IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014")
  • Modalità di pagamento
Formato: Può essere cartaceo o elettronico (PDF via email, scaricabile da area riservata), purché il cliente accetti il formato digitale.
Trasmissione all'Agenzia Entrate: Il documento commerciale online deve essere memorizzato elettronicamente e trasmesso all'Agenzia delle Entrate come dato di corrispettivo telematico (equivalente a scontrino elettronico).
Conservazione: Almeno 10 anni, con possibilità di conservazione sostitutiva gratuita presso l'Agenzia delle Entrate.

2.2 Quando il Documento Commerciale è Obbligatorio

Il documento commerciale è obbligatorio per le operazioni B2C che NON rientrano nell'esonero di cui all'art. 2, lett. oo), DPR 696/1996, salvo che:
  1. Il cliente richieda fattura (in quel caso emetti fattura e non documento commerciale);
  1. L'operazione ricada in categorie esenti totalmente da certificazione (es. alcuni servizi professionali specializzati).
Per le tue consulenze online:
  • Se sono qualificabili come servizi elettronici TTE (prestazioni automatizzate via internet con minima interazione umana, es. download di contenuti digitali pre-registrati), rientri nell'esonero ex art. 2, lett. oo): nessun obbligo di documento commerciale, solo registro corrispettivi.
  • Se sono consulenze personalizzate in call 1:1, la prassi le inquadra come prestazioni "normali" di servizi, per cui, se non esenti, devi emettere documento commerciale (a meno che il cliente non chieda fattura).

PARTE 3: FATTURAZIONE B2C – QUANDO È OBBLIGATORIA

3.1 Regola Generale: Fattura su Richiesta

Articolo di riferimento: Art. 22, comma 1, n. 1), DPR 633/1972
Regola: Verso consumatori finali privati, la fattura è obbligatoria SOLO se il cliente la richiede non oltre il momento dell'operazione.
Conseguenza per il tuo caso:
  • Se il cliente privato non richiede fattura: emetti documento commerciale online; non sei obbligato a fare fattura.
  • Se il cliente privato richiede fattura nel momento della transazione: emetti fattura elettronica (obbligatorio dal 1.1.2024 per forfettari).
  • Se il cliente è un soggetto con partita IVA (B2B): la fattura è sempre obbligatoria, indipendentemente dalla richiesta.

3.2 Quando la Fattura è Sempre Obbligatoria

La fattura è certamente obbligatoria in questi casi:
  1. Richiesta del cliente privato (art. 22 DPR 633/1972)
  1. Operazioni B2B (cliente con partita IVA)
  1. Servizi verso estero (possono avere regole diverse rispetto a B2C domestico)

PARTE 4: RISPOSTA AE 96/2018 – SERVIZI ELETTRONICI B2C

4.1 Contenuto della Risposta

Fonte: Risposta Agenzia delle Entrate n. 96 del 5 dicembre 2018, da FiscoeTasse 2025-09-14
Chiarimento ufficiale:
"Per i servizi elettronici resi a committenti non soggetti passivi (consumatori finali) residenti nel territorio dello Stato:
  • NON sussiste obbligo di emissione di fattura, salvo richiesta del cliente;
  • NON sussiste obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino (documento commerciale);
  • Sussiste obbligare di annotazione nel registro corrispettivi ex art. 24 DPR 633/1972."
Definizione di servizi elettronici (TTE): Prestazioni fornite automaticamente via internet con minima interazione umana (es. download di contenuti digitali, accesso a piattaforme self-service, software as a service, ecc.), secondo l'Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e art. 7-ter DPR 633/1972.

PARTE 5: COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO vs INDIRETTO

5.1 Definizioni

E-commerce diretto (D2C): Vendita/prestazione di servizi digitali erogati online, il servizio è fornito interamente in via telematica.
E-commerce indiretto: Vendita di beni fisici consegnati per mezzo di corriere. Esempio: libreria online che spedisce libri.

5.2 Certificazione Corrispettivi

E-commerce diretto B2C:
  • Esonero da obbligo di scontrino/documento commerciale (art. 2, lett. oo), DPR 696/1996)
  • Obbligo solo di registrazione nel registro corrispettivi
  • Obbligo di fattura se richiesta dal cliente
E-commerce indiretto B2C:
  • Esonero da obbligo di scontrino/documento commerciale (art. 2, lett. oo), DPR 696/1996)
  • Obbligo solo di registrazione nel registro corrispettivi
  • Obbligo di fattura se richiesta dal cliente
Riferimento: Risoluzione AE n. 274/E del 10 settembre 2009; approfondimenti in Fiscomania (2025-07-01).

PARTE 6: MERCHANT OF RECORD

6.1 Ruolo di Merchant of Record

Essendo il professionista identificato come merchant of record della transazione, significa:
  • Tu sei il soggetto principale responsabile della transazione dal punto di vista legale e fiscale
  • La piattaforma funge da intermediario che facilita il pagamento
  • Tu sei il cedente/prestatore nei confronti del cliente finale ai fini IVA e fiscali
Conseguenza: Tu emetti fattura o documento commerciale al cliente; la piattaforma emette fattura a te per la sua commissione.

6.2 Importo Lordo da Dichiarare

Regola: Nel regime forfettario, devi dichiarare sempre l'importo LORDO della transazione, non il netto che ricevi.
Esempio:
  • Cliente paghi al sistema: 100€
  • Commissione piattaforma: 30€ (30%)
  • Importo netto accreditato a te: 70€
  • Importo da dichiarare fiscalmente: 100€
Motivo: Nel regime forfettario, il reddito si calcola su ricavi complessivi percepiti (in senso giuridico, cioè corrispettivi pattuiti), indipendentemente dai costi effettivi. I costi sono già dedotti forfettariamente tramite il coefficiente di redditività (40%-86% a seconda del codice ATECO).
Normativa: Art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014; D.Lgs. 163/2018 (art. 5).

6.3 Fattura della Piattaforma per Commissione

La piattaforma deve emetterti una fattura per la sua commissione.
Procedura:
  1. Ricevi fattura dalla piattaforma
  1. Conserva la fattura

PARTE 7: CHIARIMENTO SULLA CONFUSIONE COMMERCIALISTI

7.1 Perché Alcuni Commercialisti Dicono "Fattura Sempre"

Non esiste norma obbligatoria che imponga ai forfettari di emettere fattura per ogni singola operazione B2C.
Motivi della confusione:
  1. Confusione terminologica: Leggono "forfettari hanno obbligo di fatturazione elettronica" e lo interpretano come "devono fatturare ogni operazione", mentre l'obbligo riguarda la forma (se fatturi, deve essere elettronica), non il numero di operazioni da fatturare.
  1. Eccesso di prudenza: Preferiscono fatturare tutto per semplicità contabile, anche se non è obbligatorio.
  1. Applicazione rigida da regimi tradizionali: In alcuni ambiti professionali (consulenza "tradizionale") si è sempre fatturato tutto, e alcuni commercialisti estendono questa prassi a prescindere dalle regole specifiche di e-commerce e documenti commerciali.

7.2 Fondamento Normativo Corretto

Art. 22 DPR 633/1972 chiarisce che verso privati la fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente.
Risoluzione AE n. 274/E/2009 conferma che per e-commerce diretto B2C non c'è obbligo di certificazione (scontrino/documento commerciale), se non la fattura su richiesta del cliente.
Risposta AE n. 96/2018 ribadisce per servizi elettronici: "Nessun obbligo di fattura, ricevuta o scontrino verso privati, salvo richiesta".

PARTE 8: RIEPILOGO OPERATIVO PER IL TUO CASO

8.1 Scenario: Consulenze Online 1:1

  1. Per ogni transazione B2C da cliente privato che NON richiede fattura:
      • Emetti documento commerciale online
      • Memorizza e trasmetti il dato all'Agenzia Entrate (tramite sistema telematico)
      • Annota nel registro corrispettivi lordi il giorno lavorativo successivo
  1. Per ogni transazione B2C da cliente privato che RICHIEDE fattura nel momento dell'operazione:
      • Emetti fattura elettronica (o fattura semplificata) senza emetterla documento commerciale per la stessa operazione
      • Numera progressivamente
      • Trasmetti via SdI (Sistema di Interscambio) entro 12 giorni
      • Annota nel registro corrispettivi
  1. Registro corrispettivi:
      • Annota ogni giorno la somma lorda (100% delle transazioni, non il netto)
      • Entro il giorno lavorativo successivo
      • Conserva almeno 10 anni
  1. Importi dichiarati:
      • Dichiara sempre il lordo (100% dell'importo della transazione)
      • Non deducibile la commissione della piattaforma

PARTE 9: RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti Legislativi

Norma
Contenuto
Art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014
Regime forfettario base
Art. 18, commi 2-3, D.L. n. 36/2022
Obbligo e-fattura forfettari dal 1.1.2024
Art. 22, comma 1, n. 1), DPR 633/1972
Fattura non obbligatoria verso privati, salvo richiesta
Art. 24, DPR 633/1972
Registro dei corrispettivi
Art. 2, lettera oo), DPR 696/1996
Esonero certificazione corrispettivi e-commerce B2C
D.Lgs. n. 127/2015
Corrispettivi telematici
DM MEF 10.05.2019
Esclusioni da corrispettivi telematici (vendite per corrispondenza)
D.Lgs. n. 180/2024
Fattura semplificata senza limiti (dal 2025)
Art. 39, DPR 633/1972
Conservazione fatture (decennale)
Art. 6, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471
Sanzioni per omissione/errore documentazione

Riferimenti Amministrativi

Documento
Data
Contenuto
Circolare AE n. 18/2022
16.05.2022
Obbligo e-fattura forfettari
Risposta AE n. 274/E
10.09.2009
Certificazione corrispettivi e-commerce diretto
Risposta AE n. 96
05.12.2018
Servizi elettronici senza certificazione B2C
Risoluzione AE n. 274/E/2009
2009
E-commerce diretto e certificazione

E-Commerce Diretto B2C

Norma chiave: Art. 2, Lettera oo), DPR 696/1996 + DM MEF 10 Maggio 2019

Esoneri dall'obbligo di certificazione (scontrino/documento commerciale):
  • Commercio elettronico diretto verso privati (servizi digitali, call, PDF)
  • Commercio elettronico indiretto verso privati (beni fisici spediti)
Cosa rimane obbligatorio per te:
  1. Annotazione nel registro corrispettivi (art. 24 DPR 633/1972)
  1. Emissione di fattura se il cliente la chiede

Cosa NON devi fare (perché rientra nell'esonero):

  • NON devi emettere scontrino elettronico
  • NON devi trasmettere telematicamente i corrispettivi giorno per giorno
  • NON devi usare registratore telematico (RT)

Distinzione: Commerciante al Minuto vs Professionista E-Commerce

PROFESSIONISTA E-COMMERCE

Se sei forfettario e vendi servizi digitali online:
  • NON devi trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri
  • NON devi usare registratore telematico
  • DEVI annotare nel registro corrispettivi gli importi lordi giornalieri
  • DEVI emettere fattura se il cliente la chiede
  • NON devi emettere documento commerciale (è esonerato)
Perché: L'art. 2, lett. oo), DPR 696/1996 + DM MEF 10 maggio 2019 esonera espressamente l'e-commerce diretto.
Fonte: Fiscomania (2025-07-01), Fiscozen (2025-07-22), QuickFisco (2025-04-01).

Tabella Riassuntiva: Chi Ha Cosa Obbligatorio

Attività
RT Telematico
Doc. Commerciale
Registro Corrispettivi
Trasmissione Telematica
Fattura su Richiesta
Negozio minuto (fisico)
OBB
OBB
OBB
OBB (giornaliera)
OBB
Negozio minuto (fisico)
OBB
OBB
OBB
OBB (giornaliera)
OBB
E-commerce diretto B2C
NO (esonerato)
NO (esonerato)
OBB
NO (esonerato)
OBB
Professionista online (call)
NO (esonerato)
NO (esonerato)
OBB
NO (esonerato)
OBB
Legenda:
  • OBB = Obbligatorio
  • NO = Non obbligatorio

DOMANDE FREQUENTI

D: Ho letto che molti professionisti non fanno fattura per ogni vendita online. Posso fare lo stesso?

R: Sì, se i tuoi clienti sono tutti B2C e non la chiedono. L'art. 22 DPR 633/1972 te lo permette. Devi però usare documento commerciale online (o se in esonero totale, solo registro corrispettivi) e dichiarare comunque l'intero importo lordo nel registro.

D: Devo versare l'IVA se sono forfettario?

R: No. Il regime forfettario è esonerato da IVA. Paghi l'imposta sostitutiva forfettaria al 15% (o meno, a seconda dei requisiti). Tuttavia, devi comunque indicare nei documenti la dicitura "Operazione senza IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014".

D: Se il cliente mi chiede la ricevuta via email, è documento commerciale online?

R: Se è in PDF con tutti i dati obbligatori (partita IVA, descrizione, importo, data/ora, numero progressivo), sì, è documento commerciale online, a condizione che sia memorizzato e trasmesso telematicamente all'Agenzia Entrate. Se è solo un PDF "informale" senza sistemi telematici, non è sufficiente; occorre un sistema gestionale che lo certifichi.
 

Termini e condizioni della piattaforma: https://www.novavista.it/terms-and-conditions
Legal Disclaimer: Il presente articolo ha valore informativo e divulgativo. Si raccomanda di verificare sempre la propria posizione con il proprio consulente fiscale.